Ai sensi della normativa vigente (DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- In caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
- Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
- I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
- I Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di “Milleproroghe”, è stato posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.