Si comunica che a partire dal prossimo 01 Giugno 2015 in applicazione del Regolamento 1357/2014/UE cambierà il criterio di classificazione dei rifiuti speciali.
Perché: il Regolamento ha lo scopo di armonizzare le regole Comunitarie sui rifiuti a quelle delle sostanze e miscele, in conformità al Reg. 1272/08 denominato CLP.
Cosa Cambia: Cambiano le sigle delle caratteristiche di pericolo (da H ad HP), alcune definizioni, ma soprattutto, in molti casi, vengono abbassati i limiti delle concentrazioni delle sostanze inquinanti ed ampliati i criteri di ricerca delle caratteristiche di pericolo.
Quando: Come precedentemente indicato, il Regolamento, essendo una Norma Comunitaria, diventa esecutivo dal 1 Giugno 2015 in tutti gli stati Membri. Per l’Italia sarà necessario un Decreto di recepimento da parte del Ministero dell’Ambiente, dovendo modificare l’allegato “I” (Caratteristiche di Pericolo) e allegato “D” (Codici Rifiuto) dell’art. 264 comma 2 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i., cosiddetto “Testo Unico Ambientale”.
Sarà fondamentale quindi, verificare la classificazione dei propri rifiuti in base alla nuova normativa, secondo un preciso ordine di omologa:
a) Verificare la compatibilità dei codici CER col proprio Ciclo Produttivo;
b) Verificare i rifiuti classificati come “pericolosi assoluti” con le nuove caratteristiche di pericolo;
c) Verificare i rifiuti classificati con CER “specchio” con i nuovi criteri, raccogliendo le schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate oppure se non possibile effettuando un’analisi di classificazione. Naturalmente questo non viene applicato ad alcune categorie di rifiuto (es. rifiuti elettronici, neon, ecc).
d) Verificare che i rifiuti classificati come “Non Pericolosi Assoluti” possano contenere sostanze inquinanti che, con le nuove soglie, li trasformerebbero in rifiuti “Pericolosi”.
e) Verificare le posizioni sui registri di carico e scarico ed eventualmente modificare i movimenti con le nuove classi di pericolo.
f) Per quanto riguarda SISTRI, è probabile che il portale sarà aggiornato prima di tale data.
g) Nulla è ancora stato emanato in materia di comunicazione MUD.