Galleria V. Veneto 24

25128 Brescia - Italy

lun - ven: 8:30 - 18:00

Legge n. 116/2014

Pubblicata il 20.08.2014 la Legge n. 116/2014 che converte il D.L. n. 91/2014, noto come “Decreto Competitività”, il quale va ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/06, ovvero le nuove regole per la classificazione dei rifiuti.

La nuova legge (entrata in vigore il 18 febbraio 2015) ha modificato l’allegato D del D.lgs. 152/06 e in particolare ha riaffermato che la classificazione del rifiuto è a cura e onere del produttore il quale deve scegliere il CER (Codice Europeo Rifiuto) opportuno, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Entrando nel merito della determinazione della pericolosità le novità che sono state introdotte sono:

Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; va considerato sempre come pericoloso, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contiene. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica).
Se un rifiuto è classificato da un codice CER privo di asterisco quindi non pericoloso, senza che esista un corrispondente analogo codice “a specchio”, viene denominato non pericoloso “assoluto” ed è non pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; può comunque essere necessaria un’analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto (per esempio in relazione alla sua ammissibilità in discarica).
Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Allo scopo, è necessario quindi raccogliere una serie di informazioni al fine della corretta gestione del rifiuto stesso; infatti per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede le indagini sono le seguenti:

individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto;
determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti

Inoltre:

se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”;
quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Nuove regole a giugno

Dal 1° giugno 2015 sono previsti ulteriori cambiamenti, perché le norme sui CER verranno superate con l’applicazione del regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (EER).