In Italia la materia è regolata dal
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.
22, detto anche Decreto Ronchi, dal nome del Ministro
dell'Ambiente che lo ha proposto. Il decreto, più volte
modificato, si prefigge lo scopo di migliorare la qualità
dell'ambiente e tutelare la salute delle persone e classifica i
rifiuti nelle quattro categorie.
Ogni regione deve predisporre il
Piano regionale di gestione dei rifiuti per gli Ambiti
territoriali ottimali (ATO).
Le leggi in vigore fino a qualche
tempo fa si preoccupavano prevalentemente del problema dello
smaltimento dei rifiuti, senza porsi l'obiettivo del recupero,
sia di materia che di energia.
La nuova normativa invece si
preoccupa dell'intero problema della gestione dei rifiuti. Per
gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il
recupero, lo smaltimento, il controllo di tutte queste
operazioni e il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la loro chiusura.
Avvertenza:
la versione elettronica dei testi di legge e dei decreti è
disponibile per l'informazione al pubblico. L'unico testo
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
 | La normativa
nazionale |
 | La normativa
comunitaria |
 | Decreto Legislativo
5 febbraio 1997 n° 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
da imballaggi" (Pubblicato sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) |
 | Modifiche ed
Integrazioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 |
 | Decreti attuativi
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 |
Con il nuovo elenco
dei rifiuti cambia il sistema di classificazione di cui agli
allegati al decreto legislativo 22/97
Con l'emanazione della Decisione
della Commissione 2000/532/CE, successivamente modificata dalle
decisioni 2001/118/CE e 2001/119/CE della Commissione e dalla
decisione 2001/573/CE del Consiglio (*), sono state introdotte
nuove disposizioni comunitarie in materia di classificazione dei
rifiuti.
Le modifiche hanno principalmente
interessato:
 |
l'unificazione del Catalogo Europeo dei
Rifiuti (CER) con l'elenco dei rifiuti pericolosi; |
 | l'inserimento di
nuovi codici; |
 | l'introduzione
del codice "pericoloso" e codice "non
pericoloso" per il medesimo rifiuto, in funzione della
concentrazione di sostanze pericolose; |
 | l'introduzione
di nuovi capitoli riferiti a processi
produttivi non presenti nel precedente "Catalogo"; |
 | l'introduzione
di specifici capitoli in cui confluiscono "gruppi
di rifiuti" secondo il ciclo produttivo di provenienza. |
Nelle more dell'emanazione del
provvedimento interministeriale, in corso di definizione, che
riguarda la trasposizione dai codici CER di cui agli allegati al
Decreto legislativo 22/97, ai codici del nuovo elenco dei
rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio ha emanato la direttiva 9 aprile 2002 recante "Indicazioni
per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario
n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al
nuovo elenco dei rifiuti".
La suddetta direttiva è finalizzata
a fornire indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei
rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti. Le
indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua
produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il
trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo
elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione
2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573.
Ciò in vista di una eventuale
movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al regolamento
2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa
vigente in materia di rifiuti:
 | modifiche
introdotte dalla normativa comunitaria al Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22; |
 | ed ai Decreti
Ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000. |
In precedenza, la legge 21 dicembre
2001 n. 443, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive", ha emanato disposizioni ai
soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti, la cui
classificazione è stata modificata dalla decisione 2000/532/CE
del 3 maggio 2000 e successive modifiche, concernenti la
presentazione agli enti competenti, entro il 10 febbraio 2002,
della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del
medesimo decreto legislativo, con l'indicazione dei nuovi codici
per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei
rifiuti. In tal modo è stato possibile proseguire l'attività
fino all'emanazione o al rilascio delle relative autorizzazioni
od iscrizioni.
Nuove disposizioni comunitarie in
materia di classificazione dei rifiuti
(*) Si riportano, di seguito, i
riferimenti alle relative decisioni comunitarie
 | Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (G.U.C.E. n. L 226 del
6/9/2000) che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un
elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a) della
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi. |
 | Decisione
2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica
l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (G.U.C.E.
n. L 47 del 16/2/2001). |
 | Decisione della
Commissione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 che modifica la
decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1, lett.
a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
e la decisione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 47
del 16/2/2001). |
 | Decisione del
Consiglio 2001/573/CE del 23 luglio 2001 che modifica l'elenco
dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE (G.U.C.E. n.
L203 del 28/7/2001). |