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In Italia la materia è regolata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, detto anche Decreto Ronchi, dal nome del Ministro dell'Ambiente che lo ha proposto. Il decreto, più volte modificato, si prefigge lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone e classifica i rifiuti nelle quattro categorie.
Ogni regione deve predisporre il Piano regionale di gestione dei rifiuti per gli Ambiti territoriali ottimali (ATO).
Le leggi in vigore fino a qualche tempo fa si preoccupavano prevalentemente del problema dello smaltimento dei rifiuti, senza porsi l'obiettivo del recupero, sia di materia che di energia.
La nuova normativa invece si preoccupa dell'intero problema della gestione dei rifiuti. Per gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il controllo di tutte queste operazioni e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura.
 
Avvertenza: la versione elettronica dei testi di legge e dei decreti è disponibile per l'informazione al pubblico. L'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 
bulletLa normativa nazionale
bulletLa normativa comunitaria
bulletDecreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi" (Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
bulletModifiche ed Integrazioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22
bulletDecreti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
  
Con il nuovo elenco dei rifiuti cambia il sistema di classificazione di cui agli allegati al decreto legislativo 22/97
Con l'emanazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE, successivamente modificata dalle decisioni 2001/118/CE e 2001/119/CE della Commissione e dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (*), sono state introdotte nuove disposizioni comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti.
Le modifiche hanno principalmente interessato:
 
bullet l'unificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con l'elenco dei rifiuti pericolosi;
bulletl'inserimento di nuovi codici;
bulletl'introduzione del codice "pericoloso" e codice "non pericoloso" per il medesimo rifiuto, in funzione della concentrazione di sostanze pericolose;
bulletl'introduzione di nuovi capitoli riferiti a processi produttivi non presenti nel precedente "Catalogo";
bulletl'introduzione di specifici capitoli in cui confluiscono "gruppi di rifiuti" secondo il ciclo produttivo di provenienza.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento interministeriale, in corso di definizione, che riguarda la trasposizione dai codici CER di cui agli allegati al Decreto legislativo 22/97, ai codici del nuovo elenco dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato la direttiva 9 aprile 2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".
La suddetta direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573.
Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti:
 
bulletmodifiche introdotte dalla normativa comunitaria al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
bulleted ai Decreti Ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000.
In precedenza, la legge 21 dicembre 2001 n. 443, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", ha emanato disposizioni ai soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti, la cui classificazione è stata modificata dalla decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successive modifiche, concernenti la presentazione agli enti competenti, entro il 10 febbraio 2002, della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, con l'indicazione dei nuovi codici per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. In tal modo è stato possibile proseguire l'attività fino all'emanazione o al rilascio delle relative autorizzazioni od iscrizioni.
Nuove disposizioni comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti
 
bullet Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 226 del 6/9/2000)
bullet Decisione della Commissione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001
bullet Decisione della Commissione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001
bullet Decisione del Consiglio 2001/573/CE del 23 luglio 2001
(*) Si riportano, di seguito, i riferimenti alle relative decisioni comunitarie
 
bulletDecisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (G.U.C.E. n. L 226 del 6/9/2000) che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
bulletDecisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (G.U.C.E. n. L 47 del 16/2/2001).
bulletDecisione della Commissione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 che modifica la decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 47 del 16/2/2001).
bulletDecisione del Consiglio 2001/573/CE del 23 luglio 2001 che modifica l'elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE (G.U.C.E. n. L203 del 28/7/2001).


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

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